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  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:blogger="http://schemas.google.com/blogger/2008" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" version="2.0"><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237</atom:id><lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 17:44:57 +0000</lastBuildDate><category>Crisi d'Impresa | Turnaround Management | Sovraindebitamento | Usura</category><category>Pianificazione strategica e controllo di gestione | Crescita</category><category>Internazionalizzazione</category><category>Finanza agevolata</category><category>Fiscalità estera</category><title>Indipendenza Finanziaria</title><description></description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/</link><managingEditor>noreply@blogger.com (Anonymous)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>195</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><language>en-us</language><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:keywords>indipendenza,finanziaria,denaro,debiti,soldi,procrastinare,concentrazione,tempo,usura,anatocismo,banche</itunes:keywords><itunes:summary>Ricerca non la ricchezza ma l'indipendenza finanziaria.</itunes:summary><itunes:subtitle>Ricerca non la ricchezza ma l'indipendenza finanziaria.</itunes:subtitle><itunes:category text="Business"><itunes:category text="Management &amp; Marketing"/></itunes:category><itunes:category text="Business"><itunes:category text="Investing"/></itunes:category><itunes:owner><itunes:email>noreply@blogger.com</itunes:email></itunes:owner><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-1734592499509499744</guid><pubDate>Wed, 07 Jan 2015 09:38:00 +0000</pubDate><atom:updated>2015-01-07T10:38:37.807+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Una mia nota sul calcolo a forfait nella Voluntary Disclosure per Ascheri &amp; Partners - London</title><description>Una mia nota sul calcolo a forfait nella Voluntary Disclosure per Ascheri &amp;amp; Partners - London.&lt;br /&gt;
  2. &lt;br /&gt;
  3. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  4. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  5. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  6. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  7. L’art. 5-quinquies della Legge sulla Voluntary Disclosure, al punto 8, consente al contribuente che non abbia dicharato investimenti finanziari detenuti all’estero, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di far determinare tali rendimenti d’ufficio forfettariamente con l’applicazione del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno, base per l’imposizione al 27% e sempre che la media delle consistenze di tali attività finanziarie non ecceda il limite di 2 milioni di euro al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria.&lt;br /&gt;
  8. &lt;br /&gt;
  9. Questa forma di forfetizzazione del debito tributario, alternativa alla ricostruzione analitica, dovrebbe consentire al contribuente che volesse riportare nel nostro Paese il patrimonio di effettuare un calcolo semplificato rispetto alla ricostruzione analitica. Il metodo del forfait non dovrebbe servire a ridurre il contenzioso eventuale perché è nella logica stessa della legge sulla Voluntary Disclosure che il contribuente che si sia autodenunciato non contesti il quantum ed anzi versi nei termini previsti quanto elaborato dai conteggi effettuati dall’Ufficio per la definizione agevolata degli importi dovuti, pena, appunto, la decadenza dai benefici.&lt;br /&gt;
  10. &lt;br /&gt;
  11. […] &lt;a href="https://lnkd.in/dJPWs5z" target="_blank"&gt;Leggi tutto l'articolo&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  12. &lt;br /&gt;
  13. &lt;br /&gt;</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2015/01/una-mia-nota-sul-calcolo-forfait-nella.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-5815245432549339822</guid><pubDate>Tue, 09 Dec 2014 10:47:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-12-09T11:48:24.884+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><title>Finalmente approvata la legge sulla Voluntary Disclosure. Un mio articolo per Ascheri &amp; Partners - Londra</title><description>E' stata finalmente approvata la legge sulla Voluntary Disclosure.&lt;br /&gt;
  14. Un mio articolo per Ascheri &amp;amp; Partners - Londra.&lt;br /&gt;
  15. &lt;br /&gt;
  16. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  17. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  18. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  19. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  20. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  21. "Il 4 dicembre scorso, con 119 voti favorevoli, 61 contrari e 12 astenuti, il Senato ha finalmente approvato in via definitiva il disegno di legge sulla Voluntary Disclosure per il rientro dei capitali.&lt;/div&gt;
  22. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  23. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  24. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  25. La legge consente a chi detiene irregolarmente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione con sconti su sanzioni e pene, introducendo anche nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio.&lt;/div&gt;
  26. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  27. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  28. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  29. Secondo la Banca d’Italia al 30 settembre 2014 ammonterebbero a circa 300 miliardi di euro le somme nascoste al Fisco all’estero o in Italia e il Governo conta di mettere le mani su circa 15 miliardi di imoste recuperate."&lt;/div&gt;
  30. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  31. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  32. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  33. Segue...&lt;/div&gt;
  34. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  35. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  36. &lt;a href="http://www.ascheri.net/2014/12/08/approvata-nuova-legge-voluntary-disclosure-per-rientro-dei-capitali-dallestero/"&gt;http://www.ascheri.net/2014/12/08/approvata-nuova-legge-voluntary-disclosure-per-rientro-dei-capitali-dallestero/&lt;/a&gt;</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/12/finalmente-approvata-la-legge-sulla.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-8052568460939403177</guid><pubDate>Thu, 20 Nov 2014 10:56:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-11-20T11:57:18.531+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Un mio articolo per Ascheri &amp; Partners - Londra sulla prossima Voluntary Disclosure</title><description>Un mio articolo per Ascheri &amp;amp; Partners - Londra sulla prossima Voluntary Disclosure.&lt;br /&gt;
  37. &lt;br /&gt;
  38. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  39. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  40. &lt;br /&gt;
  41. &lt;a href="http://www.ascheri.net/2014/11/19/rientro-dei-capitali-dallestero-voluntary-disclosure-attualmente-in-discussione-senato-cerca-rendersi-attraente/"&gt;http://www.ascheri.net/2014/11/19/rientro-dei-capitali-dallestero-voluntary-disclosure-attualmente-in-discussione-senato-cerca-rendersi-attraente/&lt;/a&gt;</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/11/un-mio-articolo-per-ascheri-partners.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-4115650379658849883</guid><pubDate>Fri, 17 Oct 2014 11:23:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-10-17T13:23:13.721+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Il DDL sulla Voluntary Disclosure.</title><description>Dopo vari Scudi Fiscali succedutisi negli anni scorsi, la Voluntary Disclosure italiana, inizialmente prevista dall’art. 1 del DL 4/2014 (poi non convertito in legge) è in dirittura d’arrivo. Alla data della stesura del presente articolo è stato appena licenziato dalla commissione finanze della Camera il testo del disegno di legge, dopo un travaglio durato 9 mesi, ed è iniziato l’iter all’Aula. Il testo mantiene un suo carattere ambiguo e una procedura contorta, essendo il frutto di mediazioni e compromessi e lascia aperte alcune questioni, soprattutto relative alle conseguenze penali della “collaborazione volontaria” del contribuente. Il contribuente dovrà coordinare la sua scelta di adesione alla Voluntary Disclosure con il nuovo monitoraggio fiscale per poter valutare la convenienza o meno, caso per caso, dell’accesso allo strumento.&lt;br /&gt;
  42. &lt;br /&gt;
  43. &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
  44. La Voluntary Disclosure è un consolidato metodo usato in tutti i Paesi di lotta all’evasione ed è l’unico strumento lecito per gli Stati e per i contribuenti che vogliano sanare la loro posizione, anche in vista degli imminenti scambi di informazione e accordi di cooperazione amministrativa bilaterali, tra cui quello con la Svizzera.&lt;br /&gt;
  45. &lt;br /&gt;
  46. Come è noto l’impalcatura ricalcherà lo schema adottato negli Stati Uniti nel 2008 e prevede sconti solo sulle sanzioni e un regime di favore sul piano penale. Non si tratterà di un condono perché le imposte evase saranno esatte per intero, né si tratterà di uno scudo fiscale perché i titolari dei capitali non rimarranno anonimi, a differenza degli schemi di autodenuncia con l’interposizione di un professionista o intermediario. Quest’ultimo punto avrà importanti ripercussioni proprio sul professionista coinvolto nella procedura perché questi potrà, senza svelare il nome del contribuente e i dettagli della sua specifica situazione, richiedere all’Agenzia delle Entrate solo informazioni di ordine generale mentre potrà trovarsi comunque nelle condizioni di dover adempiere a tutte le verifiche e agli obblighi cui è tenuto dalla normativa antiriciclaggio.&lt;br /&gt;
  47. &lt;br /&gt;
  48. La nuova versione della Voluntary Disclosure, nelle intenzioni del Governo, ricalcherà nella sostanza quella prevista dall’art.1 del D.L. 4/2014, ma sono state introdotte importanti novità che mirano a rendere più “appetibile” lo strumento e che riguardano, tra le altre cose, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per i paradisi fiscali, l’elevazione da 10.000 euro a 15.000 euro per i conti correnti e depositi all’estero della soglia per gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma soprattutto l’ampliamento dell’ombrello premiale sulle conseguenze penali di alcuni reati tributari (esclusione della punibilità per i reati di riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi in relazione ai reati tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgsl. 74/2000). Inoltre, a fronte dell’introduzione dell’art. 648-ter1 nel codice penale, è prevista l’inapplicabilità della nuova figura di reato denominata autoriciclaggio con cui viene estesa la punibilità anche all’autore del reato da cui proviene il denaro per i reati tributari commessi fino al 30 settembre 2015 (finora era punito a titolo di riciclaggio soltanto chi non avesse commesso, o non avesse concorso a commettere, anche il reato presupposto).&lt;br /&gt;
  49. &lt;br /&gt;
  50. La Voluntary Disclosure è, in sostanza, una procedura volontaria ed irrevocabile che impegna i richiedenti a dare piena e veritiera collaborazione e procedere al pagamento delle imposte dovute e dei relativi interessi e sanzioni e con cui si sanano violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale commesse fino al 30 settembre 2014 (inizialmente fino al 31 dicembre 2013) o precedentemente. Sarà il contribuente stesso ad inviare all’Agenzia delle Entrate una richiesta in cui saranno indicati distintamente tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, direttamente o indirettamente, per tutti i periodi su cui il fisco può ancora procedere ad accertamento. La finestra per l’adesione alla Voluntary Disclosure si chiuderà il 30 settembre 2015.&lt;br /&gt;
  51. &lt;br /&gt;
  52. Nella domanda di Voluntary Disclosure andranno indicati i dati identificativi di tutti i richiedenti, degli eventuali rappresentanti e procuratori e sarà sottoscritta in originale da tutti i richiedenti e/o rappresentanti oppure direttamente da coloro che li assistono. Se si vorranno far valere gli effetti premiali dello scudo fiscale del 2009, andranno indicati gli estremi delle dichiarazioni riservate, la denominazione e il codice fiscale dell’intermediario, la data di presentazione della dichiarazione riservata. E se si vorranno ottenere i massimi sconti sulle sanzioni il richiedente dovrà dimostrare di aver trasferito i capitali in Paesi white list dove dovranno essere detenuti e l’intermediario estero dovrà essere stato autorizzato dal contribuente a collaborare con il fisco italiano.&lt;br /&gt;
  53. &lt;br /&gt;
  54. Il contribuente dichiarerà i movimenti in conto e fornirà tutti i calcoli sui redditi conseguiti, fornendo le necessarie informazioni su eventuali apporti e dismissioni parziali che abbiano interessato l’attività estera per tutti i periodi accertabili, comprese le informazioni sui prelevamenti che potrebbero essere utili per rilevare la creazione di altre attività estere. Andranno indicate tutte le informazioni e allegati tutti i documenti necessari alla complicatissima ricostruzione dei singoli redditi (dividendi, redditi da immobili, redditi finanziari, ecc.) con cui tali patrimoni furono costituiti, acquistati o che oggi derivano dalla loro dismissione. Questo perché l’emersione volontaria darà luogo ad un vero e proprio accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che dovrà ricostruire le aliquote da applicare distintamente.&lt;br /&gt;
  55. I casi di determinazione forfetaria (ad esempio, 5% sui rendimenti e sui conti sino a 2 milioni di euro) potranno applicarsi solo a quelle situazioni che, anche per l’anzianità della loro formazione, non potranno essere ricostruite analiticamente. Bisognerà qui porre molta attenzione perché, in caso di false attestazioni, si rischiano da 1 anno e 6 mesi ad 6 anni di carcere. Il contribuente dovrà fornire all'amministrazione fiscale tutti i documenti e le informazioni necessari per la ricostruzione dei redditi e per tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione. Molta attenzione deve porre anche il professionista perché potrà essere chiamato a forme di corresponsabilità.&lt;br /&gt;
  56. &lt;br /&gt;
  57. L’amministrazione finanziaria potrà risalire temporalmente fino a quanto consentito dai normali parametri degli accertamenti: ai sensi dell’art. 43 del dpr 600/73 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nei casi di OMESSA dichiarazione gli avvisi devono essere notificati entro il 5° anno. Per le sanzioni sul monitoraggio fiscale si applica questo secondo termine (5 anni) anche in caso di presentazione della dichiarazione. Secondo la normativa generale la annualità accertabili sono fino al 2009 in caso di dichiarazione infedele e fino al 2008 per dichiarazione omessa e per le sanzioni relative al quadro RW.&lt;br /&gt;
  58. &lt;br /&gt;
  59. Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di monitoraggio saranno ridotte nelle seguenti misure: 1,5% dell'importo non dichiarato, per chi ha trasferito capitali in Stati white list, cioè metà del minimo edittale; 4,5% dell’importo non dichiarato nei casi di Paesi non white list, come il Lussemburgo o i cantoni svizzeri, cioè il minimo edittale ridotto di 1/4.&lt;br /&gt;
  60. &lt;br /&gt;
  61. In termini di mero “costo fiscale” complessivo dell’operazione, va detto che già oggi esiste nella prassi della sperimentazione adottata dall’Ucifi l’utilizzo degli strumenti del procedimento di adesione a verbale di constatazione (decreto legislativo 218/1997), e cioè la possibilità di accedere alle sanzioni in misura ridotta, cioè 1/6 del minimo, per quanto concerne l’imposizione sui redditi, il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione per adempimenti relativi al monitoraggio fiscale (in caso di violazione reiterata la sanzione sarà pari al 2% del capitale non indicato nel quadro RW). Inoltre, la collaborazione del contribuente consente la possibilità di ridurre le precedenti sanzioni sino alla metà del minimo. Con queste regole il rimpatrio comporta anche la segnalazione automatica alla Procura della Repubblica per evasione fiscale ogni volta che l’imposta evasa superi 50mila euro per ogni singola imposta, che la somma sottratta a tassazione sia superiore al 10% dell’attivo indicato nella dichiarazione dei redditi e quando l'evasione supera i 2 milioni di euro. L'obbligo di segnalazione alla procura della repubblica al termine della procedura volontaria serve a consentire al pm di valutare se oltre ai reati eventualmente coperti dalla voluntary vi siano altri fatti perseguibili. E il pagamento dell’imposta e delle sanzioni, in accordo col Fisco, consente uno sconto di un terzo di pena, che aumenta se il contribuente patteggia la pena con il Pm.&lt;br /&gt;
  62. &lt;br /&gt;
  63. Quel che appare, quindi, molto interessante nella valutazione dello strumento sono le conseguenze penali del non adeguarsi, valutazione che va compiuta caso per caso e che derivano dal considerare, oltre alle esimenti sopra viste in materia di autoriciclaggio, anche l’esclusione per chi si autodenuncia della punibilità da 1 a 3 anni per i reati di infedele ed omessa dichiarazione. La proposta di legge approvata dalla commissione finanze della Camera introduce la stessa esimente anche ai reati più gravi di dichiarazione fraudolenta. La Voluntary Disclosure impedirà, inoltre, alla Procura di sequestrare somme a garanzia del pagamento dell’imposta evasa.&lt;br /&gt;
  64. &lt;br /&gt;
  65. Per valutare la convenienza del procedimento di Voluntary Disclosure, per come presentata nel disegno di legge, è quindi necessario porsi le seguenti domande: la condotta del soggetto che intende procedere alla regolarizzazione potrà avere delle implicazioni penali e di che tipo? Quali sono le violazioni tributarie non penali che accompagneranno il debito di imposta? Quanti sono gli anni accertabili e quuali sono le annualità non più accertabili? Serviranno i capitali in Italia? Come è stato creato il patrimonio all’estero? Il paese in cui è detenuto il patrimonio da regolarizzare è non white list? A quanto ammonta il debito d’imposta?&lt;br /&gt;
  66. &lt;br /&gt;
  67. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  68. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  69. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  70. Dottore Commercialista in Ragusa&lt;/div&gt;
  71. &lt;br /&gt;</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/10/il-ddl-sulla-voluntary-disclosure.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-5080950346399108494</guid><pubDate>Mon, 06 Oct 2014 18:03:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-10-06T20:03:36.538+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Londra 03 Ottobre 2014. Le slide sulla Voluntary Disclosure.</title><description>&lt;br /&gt;
  72. E' possibile &lt;a href="http://www.slideshare.net/paobat/paolo-battaglia-20141003-voluntary-disclosure-43" target="_blank"&gt;scaricare qui le slide&lt;/a&gt; relative alla mia relazione sulla "Voluntary Disclosure" alla 6a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri &amp;amp; Partners Ltd - London" a Londra il 3 ottobre 2014.&lt;br /&gt;
  73. &lt;br /&gt;
  74. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  75. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  76. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/10/londra-03-ottobre-2014-le-slide-sulla.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-380479878233530990</guid><pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:59:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-10-06T20:03:02.149+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Un mio articolo sulle operazioni tra stabile organizzazione e casa madre per il Centro Studi di Ascheri &amp; Partners Ltd - Londra.</title><description>Un mio articolo sulle operazioni tra stabile organizzazione e casa madre per il Centro Studi di Ascheri &amp;amp; Partners Ltd - Londra.&lt;br /&gt;
  77. &lt;br /&gt;
  78. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  79. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  80. &lt;br /&gt;
  81. &lt;h1 style="background-color: white; color: #252324; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"&gt;
  82. &lt;a href="http://www.ascheri.net/2014/07/24/operazioni-stabile-organizzazione-casa-madre/" rel="bookmark" style="color: #004276; font-weight: normal; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; text-decoration: none;" title="Permanent Link to Le operazioni tra stabile organizzazione e casa madre"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Le operazioni tra stabile organizzazione e casa madre&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;
  83. &lt;span style="background-color: white; color: #252324; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;
  84. &lt;span style="background-color: white; color: #252324; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"&gt;"Le transazioni tra una società e la propria stabile organizzazione, rientrano nella più ampia disciplina del Transfer Price perché fiscalmente la stabile organizzazione assume una sua autonomia riconosciuta sia dal diritto interno che da quello convenzionale, specialmente con riguardo alle modalità di determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione. Infatti, alla stabile organizzazione della casa madre italiana o estera dovranno essere attribuiti i profitti che la stessa avrebbe conseguito a parità di condizioni, come se fosse stata un’impresa indipendente. In Italia l’attuale legislazione in materia di prezzi di trasferimento è ispirata al principio di “libera concorrenza” (The “Arm’s Length Principle”) indicato dall’OCSE nelle sue “Linee guida” e al “valore normale” indicato nel comma 7 dell’art. 110 dei TUIR secondo il quale:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
  85. &lt;span style="background-color: white; color: #252324; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"&gt;“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento di reddito. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
  86. &lt;br /&gt;
  87. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  88. &lt;span style="color: #252324; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="line-height: 23.3999996185303px;"&gt;&lt;a href="http://www.ascheri.net/2014/07/24/operazioni-stabile-organizzazione-casa-madre/" target="_blank"&gt;Continua la lettura...&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  89. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/07/un-mio-articolo-sulle-operazioni-tra.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-4957743172472906946</guid><pubDate>Wed, 18 Jun 2014 09:06:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-06-18T11:06:14.026+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>La disciplina delle CFC (controllate e collegate)</title><description>Con la normativa sulle CFC, introdotta dall’art. 1 della Legge 342/2000 e dal D.lgs. 344/2003 ed oggi disciplinata dagli artt. 167 e 168 del TUIR, si mira a contrastare il fenomeno della localizzazione abusiva dei redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. In particolare, l’obiettivo sono quelle situazioni in cui società partecipate estere, che non svolgono un’attività effettiva, vengono costituite elusivamente al mero scopo di delocalizzare i redditi facenti capo sostanzialmente a soggetti residenti in uno Stato a regime fiscale ordinario.&lt;br /&gt;
  90. &lt;br /&gt;
  91. &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  92. Il risultato cui si punta è il rendere imponibili gli utili esteri prodotti tramite un’impresa partecipata localizzata in Paesi a fiscalità privilegiata in capo al soggetto italiano, così come avverrebbe se questi utili fossero generati da una stabile organizzazione facente capo al soggetto partecipante. La disciplina si propone, cioè, di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti gli utili prodotti da società residenti o localizzate in paesi a regime fiscale previlegiato o a tassazione ridotta indipendentemente dalla distribuzione degli utili stessi sotto forma di dividendi, attribuendo il reddito prodotto dal soggetto estero situato in questi Paesi al soggetto residente che detiene la partecipazione di controllo o di collegamento.&lt;br /&gt;
  93. &lt;br /&gt;
  94. La differenza con le disposizioni in materia di transfer pricing o con il regime d’indeducibilità dei costi per operazioni intercorse con operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, consiste nel fatto che la normativa sulle CFC riguarda i casi in cui un soggetto residente in un Paese a fiscalità elevata fa svolgere le attività a più alto reddito a proprie società partecipate residenti in Stati a fiscalità privilegiata, non distribuendo poi a dette società i dividendi.&lt;br /&gt;
  95. La disciplina si applica a tutti i soggetti IRPEF e IRES indipendentemente dal fatto che siano o meno titolari di reddito d’impresa. È sufficiente il controllo anche indiretto di un soggetto giuridico residente o anche solo domiciliato in uno Stato a fiscalità privilegiata, come nel caso di un soggetto che controlli anche senza collegamento un’impresa residente o domiciliata in uno Stato non “white list” e possegga direttamente o indirettamente una partecipazione agli utili non inferiore al 20% (o al 10% se si tratta di società quotata in Borsa).&lt;br /&gt;
  96. &lt;br /&gt;
  97. La disciplina si applica anche nel caso in cui i proventi derivino per oltre il 50% da servizi infragruppo soggette a “tax rate” inferiore a più della metà di quello italiano o anche da “passive income”, cioè proventi non generati da una attività "operativa” ma dalla produttività insita in cespiti di facile mobilità). In questi casi l’interpretazione dell’AdE ricomprende anche i servizi finanziari e di management, i servizi informatici, contabili, amministrativi e financo le lavorazioni (laddove la prassi internazionale non assimila mai tali redditi a redditi di natura passiva).&lt;br /&gt;
  98. Il reddito della CFC controllata è determinato secondo i criteri del reddito d’impresa valevoli ai fini del TUIR per la determinazione del reddito d’impresa, ad esclusione della normativa sulla rateizzazione delle plusvalenze applicando le norme stabilite ai fini IRES in materia di deducibilità degli interessi passivi (ex art. 96 TUIR), di riporto delle perdite (ex art. 84), di imprese di assicurazione (art. 111) e di operazioni fuori bilancio (art. 112), mentre il reddito della CFC collegata è determinato assumendo il maggiore importo tra l’utile ante imposte risultante dal bilancio della CFC e il reddito determinato induttivamente applicando dei coefficienti di rendimento al valore dei beni che compongono l’attivo patrimoniale della CFC.&lt;br /&gt;
  99. &lt;br /&gt;
  100. I redditi della CFC sono imputati “per trasparenza” in capo al soggetto residente, come si è detto, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e sono tassati separatamente con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, con aliquota non minore del 27% se persona fisica o società di persone e del 27,5% se società di capitali. Eventuali risultati negativi del soggetto residente non possono diminuire i redditi della CFC. E i dividendi distribuiti dalla CFC non concorreranno a formare il reddito del soggetto residente fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione. I dividendi eccedenti, tuttavia, non potranno beneficiare dell’esclusione del 95% prevista dall’art. 89 del TUIR e saranno quindi tassati al 100% a motivo della bassa tassazione subita dalla CFC. Il soggetto residente godrà di un credito d’imposta detraibile dall’imposta lorda nazionale per le imposte pagate all’estero dalla CFC in via definitiva sullo stesso reddito, nonché, limitatamente all’importo dell’imposta italiana al netto del credito d’imposta e ad un ulteriore credito d’imposta pari alle imposte pagate all’estero dalla CFC in via definitiva in occasione della distribuzione dei dividendi.&lt;br /&gt;
  101. &lt;br /&gt;
  102. L’impatto fiscale della disciplina delle CFC sul tax rate domestico si può determinare considerando solo le imposte sui redditi (non l’IRAP) a partire dal bilancio di esercizio della CFC (redatto secondo le disposizioni locali), apportando le variazioni previste dal TUIR al bilancio della CFC (esclusi gli ammortamenti e gli accantonamenti a fondi rischi, che in ogni caso si considerano dedotti e includendo le perdite fiscali “domestiche” maturate). Il tax rate estero può determinarsi considerando le sole imposte sui redditi della società singolarmente considerata (indipendentemente dall’ente impositore ed esclusa la tassazione di gruppo), il bilancio di esercizio della CFC, le imposte effettivamente dovute così come appostate nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi della CFC, le eventuali agevolazioni fiscali accordate dallo Stato estero, eccetto i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero ed escludendo le perdite fiscali estere maturate.&lt;br /&gt;
  103. &lt;br /&gt;
  104. La normativa CFC non si applica alle imprese localizzate in paesi non “white list” se il soggetto residente, con un’istanza di interpello preventivo, dimostri che la CFC svolge un’effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato di insediamento o, in alternativa, che la partecipazione non consegue l’effetto di localizzare in redditi in paesi non “white list”. La CFC deve quindi produrre beni o fornire servizi principalmente per il mercato dello Stato estero di insediamento, non essendo sufficiente la presenza di un’adeguata struttura organizzativa e di autonomia gestionale nel paese a fiscalità privilegiata. Secondo l’AdE il riferimento al “mercato” deve intendersi come collegamento al mercato di sbocco o di approvvigionamento, che non necessariamente coincide con i confini geografici del paese, e va pertanto esteso all’area di influenza della CFC. La non applicazione della normativa per via dell’effettivo radicamento non può essere concessa qualora i proventi della CFC derivino per oltre il 50% da “passive income” o da transazioni infragruppo.&lt;br /&gt;
  105. &lt;br /&gt;
  106. La disciplina sulle CFC potrà essere disapplicata anche laddove si riuscisse a dimostrare che i redditi della CFC siano stati prodotti, almeno per il 75% di essi, in Stati inclusi nella “white list” ed ivi regolarmente assoggettati a tassazione ordinaria, che la fonte produttiva dei “passive income” generati dalla CFC non è situata nel Paese di sua localizzazione, che il tax rate complessivo di gruppo è allineato con il carico fiscale italiano e che per i servizi infragruppo la CFC opera esclusivamente come intermediaria di altra impresa residente in un paese a fiscalità non privilegiata.&lt;br /&gt;
  107. &lt;br /&gt;
  108. La disciplina CFC sarà disapplicabile, ancora, anche se il soggetto nazionale residente sarà in grado di dimostrare che l’insediamento all’estero è effettivo e “non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale” (caso “Cadbury-Schweppes”). La montatura sarà considerata “puramente artificiosa” dove convivano l’elemento soggettivo della volontà di ottenere vantaggi fiscali e l’elemento oggettivo della mancanza di un insediamento reale (presenza di mezzi umani e tecnici sufficienti per svolgere l’attività in modo autonomo) per espletare attività economiche effettive nello Stato estero di insediamento.&lt;br /&gt;
  109. &lt;br /&gt;
  110. Paolo Battaglia - Dottore Commercialista&lt;br /&gt;
  111. &lt;div&gt;
  112. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  113. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/06/la-disciplina-delle-cfc-controllate-e.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-1812602342240925370</guid><pubDate>Wed, 04 Jun 2014 17:15:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-06-04T19:17:06.171+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title> Londra 30 Maggio 2014. Le slide sul credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.</title><description>E' possibile &lt;a href="http://www.slideshare.net/paobat/paolo-battaglia-credito-per-le-imposte-pagate-allestero-20140530-14" target="_blank"&gt;scaricare qui&lt;/a&gt; le slide relative alla mia relazione su "Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero" alla 5a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri &amp;amp; Partners Ltd - London" a Londra il 30 Maggio 2014.&lt;br /&gt;
  114. &lt;br /&gt;
  115. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  116. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  117. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/06/londra-30-maggio-2014-mie-slide-sul.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-6181557510289609734</guid><pubDate>Thu, 15 May 2014 17:14:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-05-15T19:14:21.588+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Londra - 30.05.2014 - Ascheri &amp; Partners - Il credito per le imposte pagate all'estero.</title><description>Segnalo che a Londra il prossimo venerdì 30 Maggio 2014 interverrò su &lt;b&gt;"Il credito per le imposte pagate all’estero"&lt;/b&gt; durante la quinta "Conversazione di Aggiornamento Professionale" organizzata da Ascheri &amp;amp; Partners Ltd - London.&lt;br /&gt;
  118. &lt;br /&gt;
  119. Le "Conversazioni di Aggiornamento Professionale" sono incontri di approfondimento di temi legati all'internazionalizzazione organizzati con cadenza periodica dallo Studio Ascheri &amp;amp; Partners Ltd di Londra.&lt;br /&gt;
  120. &lt;br /&gt;
  121. Come sempre pubblicherò le slide relative al mio intervento.&lt;br /&gt;
  122. &lt;br /&gt;
  123. &lt;a href="http://www.ascheri.co.uk/sites/default/files/convegno-30-maggio-2014/convegno.html" target="_blank"&gt;Clicca qui&lt;/a&gt; per ulteriori dettagli e per gli altri argomenti in programma.&lt;br /&gt;
  124. &lt;br /&gt;
  125. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  126. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  127. &lt;div&gt;
  128. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  129. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/05/londra-30052014-ascheri-partners-il.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-790686717299369252</guid><pubDate>Mon, 12 May 2014 14:45:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-05-12T16:45:26.443+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Crisi d'Impresa | Turnaround Management | Sovraindebitamento | Usura</category><title>Master Consumo Università di Catania. Dispense e Software Usura</title><description>&lt;div style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: center;"&gt;
  130. &lt;div style="text-align: left;"&gt;
  131. &lt;div style="text-align: justify;"&gt;
  132. &lt;span style="font-size: 12px;"&gt;I partecipanti alla&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;VI edizione 2014&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;Master Universitario "Customer Care e Tutela dei consumatori"&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;&amp;nbsp;possono&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.crescitapmi.it/imlogin.php#" target="_blank"&gt;scaricare qui&lt;/a&gt;:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
  133. &lt;ul&gt;
  134. &lt;li&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;la mia dispensa&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;&amp;nbsp;"&lt;b&gt;Il Credito ai consumatori, il sovraindebitamento e il rischio di usura&lt;/b&gt;";&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  135. &lt;li&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;il mio foglio elettronico per il&amp;nbsp;&lt;b&gt;P&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b style="font-size: 12px;"&gt;iano&amp;nbsp;d'ammortamento&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;e&amp;nbsp;&lt;b&gt;C&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b style="font-size: 12px;"&gt;alcolo del TAEG&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size: 12px;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  136. &lt;/ul&gt;
  137. &lt;/div&gt;
  138. &lt;/div&gt;
  139. &lt;/div&gt;
  140. &lt;div style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: center;"&gt;
  141. &lt;div style="text-align: start;"&gt;
  142. &lt;span style="color: black; font-size: 12px;"&gt;User ID, Password e codice d'attivazione per il software sono quelli&amp;nbsp;forniti dal tutor d'aula.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  143. &lt;div style="text-align: start;"&gt;
  144. &lt;span style="color: black; font-size: 12px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  145. &lt;div style="text-align: start;"&gt;
  146. &lt;span style="color: black; font-size: 12px;"&gt;Paolo Battaglia&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  147. &lt;div&gt;
  148. &lt;span style="color: black; font-size: 12px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  149. &lt;/div&gt;
  150. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/05/master-consumo-universita-di-catania.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-2736818199044060552</guid><pubDate>Fri, 02 May 2014 09:35:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-05-02T11:35:00.622+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Commercio elettronico e IVA</title><description>Una mia nota su Commercio Elettronico e IVA per &lt;a href="http://www.ascheri.co.uk/" target="_blank"&gt;Ascheri &amp;amp; Partners - Londra&lt;/a&gt;:&lt;br /&gt;
  151. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.ascheri.net/2014/05/01/commercio-elettronico-iva/"&gt;http://www.ascheri.net/2014/05/01/commercio-elettronico-iva/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  152. &lt;br /&gt;
  153. Il commercio elettronico consiste nell’insieme delle transazioni effettuabili per via telematica in relazione alle prestazioni di servizi e alla cessione di beni.&lt;br /&gt;
  154. &lt;br /&gt;
  155. Nel commercio elettronico indiretto l’operazione si conclude per via telematica mentre la consegna fisica del bene segue i tradizionali canali. Nel commercio elettronico diretto, oltre all’ordine, avviene anche la consegna telematica del prodotto e/o servizio, tipicamente un bene digitale. E la trasmissione per via telematica consente di scindere il bene immateriale dal suo supporto materiale (ad esempio, la cessione di libri, giornali, video, musica…).&lt;br /&gt;
  156. &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  157. Ipotizziamo una società (magari ubicata in un paese a bassa tassazione) che venda software o file audio MP3 tramite internet. Alla ricezione dell’ordine, magari da un cliente italiano, riceve il pagamento e mette a disposizione prodotto digitale per il download. In questo caso si pone il problema della localizzazione del reddito. Il fornitore non avrà alcuna presenza fisica in Italia e il contratto è stato concluso in un luogo virtuale. L’unica “fisicità” del contratto risiederebbe, al massimo, presso il server localizzato all’estero. Google, giusto per fare un esempio, è proprio una società localizzata in Irlanda che mette a disposizione gratuitamente i servizi del proprio motore di ricerca guadagnando sugli spazi pubblicitari messi a disposizione delle imprese. Nelle varie giurisdizioni europee ha solo filiali che non sottoscrivono contratti, stipulati direttamente dalla società irlandese. In questo caso il ricavo è quindi prodotto in Irlanda.&lt;br /&gt;
  158. &lt;br /&gt;
  159. Come si vede il commercio elettronico ha rivoluzionato il concetto tradizionale di luogo di produzione del reddito e di “stabile organizzazione imponendo una completa rivisitazione delle relative problematiche tributarie. Nell’ordinamento italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune differenze, riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse contro le doppie imposizioni, versione 2003. In base al quale all’art. 162 la stabile organizzazione “designa una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”. Pertanto, deve trattarsi di una sede localizzata sul territorio in modo non occasionale per l’esercizio di una attività economica e “non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”. Ciò comporta che le apparecchiature elettroniche (tra cui anche il server) costituiranno stabile organizzazione soltanto nel caso in cui siano utilizzate in modo significativo ed essenziale per lo scambio di beni e servizi ovvero per lo svolgimento di una concreta attività non ausiliaria o preparatoria. Da ciò ne conseguirebbe che il server attraverso cui l’impresa non residente e proprietaria del server gestisce esclusivamente via Internet l’insieme delle sue attività ovvero la ricerca del cliente, la conclusione del contratto, il pagamento nonché la consegna della merce, costituisca “una stabile organizzazione”.&lt;br /&gt;
  160. &lt;br /&gt;
  161. Limitando per ora le nostre osservazioni alla sola IVA, le regole varieranno a seconda della nazionalità (italiana, UE o extracomunitaria) e se il cessionario sarà soggetto Iva o un consumatore privati, e sempre nell’ipotesi che i beni ceduti siano inviati dall’Italia nel Paese di residenza del cliente.&lt;br /&gt;
  162. &lt;br /&gt;
  163. Si osserva uno strabismo tra trattamento fiscale in caso di commercio elettronico diretto e indiretto. Ai fini IVA nell’ipotesi di commercio elettronico diretto, infatti, le cessioni via web sono considerate prestazioni di servizi, con la conseguenza che tutte le operazioni saranno, ai fini IVA, prestazioni di servizi. La cessione del medesimo bene, a seconda che esso sia “materiale” o “immateriale” potrà determinare quindi un diverso trattamento fiscale.&lt;br /&gt;
  164. &lt;br /&gt;
  165. Il commercio elettronico indiretto, invece, dove la transazione avviene telematicamente ma la consegna avviene “tradizionalmente” si configura, ai fini IVA, come una normale cessione di beni (si veda in proposito la risoluzione n. 133/E del 2004 che definisce Internet come “un canale alternativo di offerta”). La cessione ai fini IVA viene quindi assimilata alle vendite per corrispondenza, con applicazione delle relative norme. Anche nel caso di un cedente italiano che venda ad un acquirente italiano (quindi vendite “Italia su Italia”) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 2 del D.P.R. 633/72 che disciplinano le “cessioni di beni”: l’operazione sarà territorialmente rilevante in Italia e il cedente dovrà applicare l’imposta nei modi ordinari, con l’aliquota propria del bene ceduto. Trattandosi di operazione assimilata alle vendite per corrispondenza non è obbligatoria l’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino o della fattura, salvo che la stessa non sia richiesta.&lt;br /&gt;
  166. &lt;br /&gt;
  167. Si dia ora, invece, il caso di cedente soggetto passivo IVA UE e di acquirenti UE. Qui bisognerà distinguere se l’acquirente sarà un privato o un’impresa. Nel primo caso saranno applicabili le disposizioni previste per le vendite a distanza, per cui se il cedente italiano, nell’anno precedente e in quello in corso, avrà effettuato nello Stato UE di residenza del cliente vendite a distanza di ammontare inferiore a € 100.000,00 (o al minor limite stabilito dalla disciplina interna di ciascun Stato UE che, in ogni caso, deve essere ricompreso tra 35.000,00 e 100.000,00 euro), le cessioni saranno imponibili in Italia, a meno che il cedente italiano non opti per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione. Quindi il cedente potrà continuare ad assoggettare l’operazione ad IVA nazionale. Invece nel caso l’ammontare delle vendite nell’altro Stato membro sia invece superiore alla soglia di cui sopra, l’operazione verrà considerata come effettuata nello Stato dell’acquirente e il cedente sarà tenuto ad assolvere ai relativi obblighi IVA e dovrà nominare un rappresentante fiscale nello Stato estero ovvero identificarsi direttamente nell’altro Stato ai fini dell’assolvimento dell’IVA.&lt;br /&gt;
  168. &lt;br /&gt;
  169. Nel caso in cui le cessioni siano effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, all’operazione si applicheranno le normali regole delle cessioni intracomunitarie ex art. 41, D.L. 331/1993 e sarà fatturata come non imponibile e indicata nei modelli Intrastat.&lt;br /&gt;
  170. &lt;br /&gt;
  171. Nel caso di acquirenti extracomunitari, si dovranno seguire le normali regole IVA previste dall’art. 8, D.P.R. 633/1972 per le esportazioni, cioè si fattureranno le operazioni come non imponibili.&lt;br /&gt;
  172. &lt;br /&gt;
  173. Infine, se il cedente è extracomunitario e l’acquirente è UE l’operazione sarà considerata come un’importazione effettuata tramite posta con IVA da assolvere in Dogana.&lt;br /&gt;
  174. &lt;br /&gt;
  175. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  176. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  177. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/05/commercio-elettronico-e-iva.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-5601096281924670156</guid><pubDate>Wed, 16 Apr 2014 19:02:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-04-16T21:02:07.829+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Pianificazione strategica e controllo di gestione | Crescita</category><title>Una mia nota sui vantaggi dei contratti di rete</title><description>Una mia nota sui contratti di rete, pensando, in particolare, all'internazionalizzazione, presentata durante un convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa.&lt;br /&gt;
  178. &lt;a href="http://www.slideshare.net/paobat/7-paolo-bat-20131213-il-contratto-di-rete-paolo-10" target="_blank"&gt;Potete scaricare il documento qui.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  179. &lt;br /&gt;
  180. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  181. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  182. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/04/una-mia-nota-sui-vantaggi-dei-contratti.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-1834291034838392208</guid><pubDate>Tue, 01 Apr 2014 10:10:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-04-01T12:10:16.021+02:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>La registrazione delle società a Malta</title><description>Un mio articolo sulla registrazione delle società a Malta per il Centro Studi Ascheri, Londra:&lt;br /&gt;
  183. &lt;br /&gt;
  184. Nonostante Malta sia una piccola isola di soli 450.000 abitanti, rappresenta un’economia indipendente e politicamente stabile, premiata dai rating delle agenzie internazionali (l’ultimo aggiornamento di Standard&amp;amp;Poor’s assegna un BBB+/A-2′ con outlook stabile) e il cui sistema societario, finanziario e fiscale maltese attrae gli investitori esteri grazie ad efficienza, semplicità, qualità dei servizi finanziari e logistici, forza lavoro competente e plurilingue e ad una tassazione delle persone fisiche e delle imprese di assoluto interesse:&lt;br /&gt;
  185. &lt;br /&gt;
  186. http://www.ascheri.net/2014/03/31/registrazione-delle-societa-malta/&lt;br /&gt;
  187. &lt;br /&gt;
  188. Per ulteriori informazioni sul fare impresa a Malta, contattaci.&lt;br /&gt;
  189. &lt;br /&gt;
  190. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  191. Paolo Battaglia&lt;/div&gt;
  192. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/04/la-registrazione-delle-societa-malta.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-3256811864867804368</guid><pubDate>Fri, 28 Mar 2014 16:00:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:56:15.865+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Voluntary disclosure. Londra 21 Marzo 2014</title><description>&lt;span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.790000915527344px;"&gt;E' possibile&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.slideshare.net/paobat/voluntary-disclosure-e-rientro-dei-capitali-dallestero" style="background-color: white; color: #9ad175; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.790000915527344px; text-decoration: none;" target="_blank"&gt;scaricare qui le slide&lt;/a&gt;&lt;span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.790000915527344px;"&gt;&amp;nbsp;relative al mio intervento su "Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero"&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.790000915527344px;"&gt;alla 4a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "&lt;a href="http://www.ascheri.co.uk/" target="_blank"&gt;Ascheri &amp;amp; Partners Ltd - London&lt;/a&gt;" a Londra il 21 Marzo 2014.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
  193. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  194. &lt;span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.790000915527344px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  195. &lt;div style="text-align: right;"&gt;
  196. &lt;span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.790000915527344px;"&gt;Paolo Battaglia&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  197. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/03/voluntary-disclosure-londra-24-gennaio.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-5010521107475869580</guid><pubDate>Wed, 12 Mar 2014 14:33:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.614+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Londra - 21.03.2014 - Ascheri &amp; Partners - Voluntary Disclosure</title><description>Segnalo che a Londra il prossimo venerdì 21 Marzo 2014 io e la collega Cristina Rigato faremo il punto sulla Voluntary disclosure durante la quarta "Conversazione di Aggiornamento Professionale" organizzata da &lt;a href="http://www.ascheri.co.uk/" target="_blank"&gt;Ascheri &amp;amp; Partners Ltd - London&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
  198. &lt;br /&gt;
  199. Le "Conversazioni di Aggiornamento Professionale"&amp;nbsp;sono incontri di approfondimento di temi legati all'internazionalizzazione organizzati con cadenza periodica dallo Studio Ascheri &amp;amp; Partners Ltd di Londra.&lt;br /&gt;
  200. &lt;br /&gt;
  201. Come sempre pubblicherò le mie slide.&lt;br /&gt;
  202. &lt;br /&gt;
  203. &lt;a href="http://www.ascheri.co.uk/sites/default/files/convegno-21-marzo-2014/convegno.html" target="_blank"&gt;Clicca qui per ulteriori dettagli e per gli altri argomenti in programma.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  204. &lt;br /&gt;</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/03/londra-21032014-ascheri-partners.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-700855185541520480</guid><pubDate>Mon, 03 Mar 2014 19:07:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.663+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Pianificazione strategica e controllo di gestione | Crescita</category><title>Il Transfer Pricing nazionale e la normativa anti-elusione</title><description>&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6pt; text-align: left;"&gt;
  205. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;Il Transfer
  206. Pricing è una delle pratiche commerciali transnazionali più controverse e
  207. spesso meno comprese. Consiste in una serie di operazioni finalizzate al
  208. trasferimento di materia imponibile, oppure alla riallocazione, in maniera
  209. efficiente, di utili e perdite imputabili alle singole società che compongono
  210. il gruppo, agendo sui corrispettivi contrattualmente previsti per le cessioni
  211. di beni e prestazioni di servizi intercompany.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  212. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  213. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Quando una
  214. società facente parte di un gruppo multinazionale vende beni, servizi o
  215. know-how ad un'altra società del gruppo residente in un altro paese, il prezzo
  216. praticato per tali prodotti o servizi è chiamato “prezzo di trasferimento”. Il
  217. suo importo, per diversi motivi, potrebbe essere un prezzo puramente arbitrario,
  218. nel senso che potrebbe non essere correlato ai costi sostenuti o alle
  219. operazioni effettuate o al valore aggiunto generato. I motivi che potrebbero
  220. indurre le imprese consociate a praticare prezzi di trasferimento a valori non
  221. normali possono essere i più diversi, dal tentativo di eludere disposizioni
  222. anti dumping a motivi di opportunità sindacale o, banalmente, di elusione
  223. fiscale. Il prezzo di trasferimento, ad esempio, potrebbe essere fissato ad un
  224. livello che potrebbe ridurre o addirittura annullare le imposte che,
  225. complessivamente, il gruppo dovrebbe pagare.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  226. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  227. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Un esempio può
  228. chiarire come i prezzi di trasferimento possano essere usati dalle
  229. multinazionali per massimizzare i profitti da evasione fiscale ottenendo sgravi
  230. fiscali: &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  231. &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;la società madre, situata in un dato paese, ha una controllata in un
  232. altro paese. La società controllata acquista merce a € 100, la riesporta dal suo
  233. paese di residenza rivendendo la stessa merce alla società madre nel paese di
  234. residenza di questa ad un prezzo di € 200. La prima azienda sta praticando un
  235. prezzo di trasferimento di € 200 con un utile pari a € 200 – € 100 = € 100 e
  236. l’azienda madre sta sostenendo costi per € 200. Avendo acquistato la merce a €
  237. 200, ipotizziamo che l’azienda madre la rivenda a € 300, con utili pari a €
  238. 100. L’utile sarà quindi pari a € 100 per l’azienda controllata e pari a € 100
  239. per l’azienda madre, per un totale di utili per il gruppo pari a € 200.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;
  240. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  241. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Tuttavia, la
  242. fiscalità delle due aziende sarà, ovviamente diversa nei due paesi di
  243. residenza. Ipotizziamo che la controllata debba pagare imposte sulle società pari
  244. al 20% degli utili (quindi € 20) e che la società madre, nel suo paese di
  245. residenza subisca imposte pari al 60% degli utili (quindi imposte per € 60). Nel
  246. complesso, le imposte pagate saranno € 20 + € 60 = € 80 e questo porterà
  247. l’EBITDA del gruppo (l’utile ante imposte) a € 200 con un successivo utile netto
  248. (dopo le imposte) di € 200 - € 80 = € 120. La controllata avrà contribuito per
  249. € 80 a determinare l’utile netto, mentre le operazioni della società madre
  250. avranno contribuito per € 40 (l’utile al netto delle imposte per la società
  251. madre è pari al 40% del prezzo di vendita praticato).&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  252. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  253. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Tuttavia, la
  254. controllante avrebbe potuto chiedere alla controllata di aumentare arbitrariamente
  255. il prezzo di trasferimento ed ottenere dei risparmi fiscali anche fino ad
  256. azzerare l’imponibile o ad andare in perdita, utilizzando le perdite, poi, per
  257. ridurre il debito d'imposta su altre operazioni redditizie effettuate dalla
  258. capogruppo nel paese d'origine. Quindi, se si potesse aumentare il prezzo di
  259. trasferimento in maniera puramente arbitraria, potremmo raddoppiare il nostro utile
  260. dopo le imposte fino al 100%. In altre parole, in assenza di regole, sarebbe
  261. possibile per una società multinazionale minimizzare la propria fiscalità
  262. semplicemente muovendo i prezzi d’acquisto all’interno del proprio gruppo.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  263. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  264. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Ma si noti che
  265. nel semplice esempio su riportato le imposte pagate al governo del paese della
  266. società controllata aumenterebbero, mentre le imposte versate al governo del
  267. paese della società madre diminuirebbero. In altre parole, una diminuzione di
  268. introiti in uno stato comporta sempre introiti maggiori nell'altro. Quindi ci
  269. potrà aspettare che il primo governo legiferi contro le pratiche di transfer
  270. pricing sleali, mentre il secondo governo cercherà di opporsi e resistere. Per
  271. questo motivo, i paesi a fiscalità più elevata e le organizzazioni
  272. internazionali, l’OCSE in primis, pongono barriere legislative contro gli
  273. aspetti più arbitrari del Transfer Pricing.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  274. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  275. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;In Italia l’attuale
  276. legislazione in materia di prezzi di trasferimento si rifà al principio di “libera
  277. concorrenza” (The “Arm's Length Principle”) indicato dall’OCSE nelle sue “Linee
  278. guida” e al “valore normale” indicato nel comma 7 dell’art. 110 dei TUIR: “I
  279. componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel
  280. territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano
  281. l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
  282. controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti,
  283. dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del
  284. comma 2, se ne deriva aumento di reddito. La presente disposizione si applica
  285. anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel
  286. territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di
  287. vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o
  288. lavorazione di prodotti.”&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  289. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  290. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;E l’art. 9 del
  291. TUIR, al comma 3, definisce così il valore normale: “Per valore normale, salvo
  292. quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
  293. corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
  294. similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
  295. commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
  296. acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. per
  297. la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai
  298. listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in
  299. mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle camere di commercio e alle
  300. tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi
  301. soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.”&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  302. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  303. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Per
  304. determinare il “valore normale” esistono diversi metodi:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  305. &lt;div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; text-indent: -18.0pt;"&gt;
  306. &lt;!--[if !supportLists]--&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-fareast-font-family: Arial;"&gt;1.&lt;span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
  307. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;metodo
  308. del confronto del prezzo. La congruità del prezzo viene accertata confrontando
  309. il prezzo soggetto a verifica con quello praticato per transazioni comparabili
  310. tra imprese indipendenti;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  311. &lt;div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; text-indent: -18.0pt;"&gt;
  312. &lt;!--[if !supportLists]--&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-fareast-font-family: Arial;"&gt;2.&lt;span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
  313. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;metodo
  314. del prezzo di rivendita. Il valore normale consiste nella differenza tra il
  315. valore al quale il bene viene ritrasferito dall’acquirente e un congruo margine
  316. di utile;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  317. &lt;div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; text-indent: -18.0pt;"&gt;
  318. &lt;!--[if !supportLists]--&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-fareast-font-family: Arial;"&gt;3.&lt;span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
  319. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;metodo
  320. del costo maggiorato. Il valore del prezzo si ottiene sommando al costo di
  321. produzione del bene un margine di utile lordo.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  322. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  323. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Si può
  324. immaginare, quindi, quanto complessa possa essere la materia, prestandosi per
  325. sua natura a muoversi tra gli intenti anti elusivi e il pericolo di limitare i
  326. principi base della libera concorrenza. In ogni caso, le normative nazionali ed
  327. internazionali consentono di inquadrare in modo chiaro le fattispecie in cui
  328. vengono attuate politiche di prezzo di trasferimento tra un’azienda nazionale
  329. ed un’azienda estera. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  330. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  331. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;È anche
  332. possibile che politiche di prezzi di trasferimento interno (“domestic transfer
  333. price”) vengano attuate tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo tutte
  334. residenti in Italia, ad esempio sfruttando a fini elusivi particolari disposizioni
  335. fiscali agevolative quali quelle previste per le aziende residenti nel Mezzogiorno.
  336. In questi casi lo stesso Ministero ha nel tempo dichiarato la inadeguatezza
  337. giuridica del procedere a contestazioni nei confronti di società tutte
  338. residenti in Italia e basate sulla disciplina generale dei prezzi di
  339. trasferimento essendo tali norme nata per regolare casi di Transfer Pricing
  340. transnazionale.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  341. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  342. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Tuttavia con
  343. la sua recente sentenza n. 17955 la Corte di Cassazione nel luglio 2013 ha
  344. stabilito che i prezzi interni di trasferimento devono seguire il principio di
  345. piena concorrenza, ritenendo legittima la rettifica dei prezzi di trasferimento
  346. delle transazioni tra una società controllante e la controllata residente e
  347. beneficiaria delle agevolazioni per il Mezzogiorno. La sentenza ha chiarito l'applicazione
  348. del principio di libera concorrenza in ambiente fiscale nazionale. In sostanza
  349. la Corte Suprema, nel difendere l'uso delle norme sui prezzi di trasferimento, ha
  350. messo in evidenza come l'Italia stia recependo sempre più profondamente le
  351. norme sui prezzi di trasferimento internazionali, come, d’altro canto, sta
  352. facendo il resto dei paesi d'Europa. Riconoscendo l'importanza del principio di
  353. libera concorrenza, la Corte Suprema ha affermato che le norme sui prezzi di
  354. trasferimento sono conformi a i principi comunitari, alla legislazione fiscale
  355. nazionale e costituiscono un meccanismo importante contro l'evasione fiscale. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  356. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  357. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;La questione
  358. di fatto oggetto della pronuncia della Cassazione n. 17955 del 2013 è la
  359. contestazione dell’ufficio finanziario dell’anti-economicità del ricarico del
  360. 4% (in luogo di quello del 10,09%) applicato alle cessioni effettuate da una
  361. società residente controllante di altra società parimenti residente (poi
  362. incorporata per fusione) beneficiaria delle agevolazioni fiscali in tema di
  363. imposte dirette previste per il Mezzogiorno.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  364. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  365. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Nel giudizio
  366. di legittimità, la difesa erariale ha opposto la violazione dell'articolo 9,
  367. comma 3, del TUIR sostenendo che il criterio legale del valore normale delle
  368. operazioni infragruppo “rileva non solo nei rapporti internazionali di
  369. controllo, ma anche in analoghi rapporti di diritto interno, ogniqualvolta con
  370. la fissazione di un prezzo fuori mercato si miri a far emergere utili presso la
  371. società del gruppo che sconta, anche per agevolazioni territoriali, la più
  372. bassa tassazione”.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  373. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  374. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;La legittimità
  375. dell’applicazione del criterio del valore normale anche alle transazioni
  376. intervenute tra società dello stesso gruppo residenti è stata riconosciuta dai
  377. giudici di legittimità, ancorché si sia dato atto che solamente nei rapporti
  378. internazionali infragruppo è ammessa tale rettifica in base al combinato disposto
  379. dell'articolo 110, comma 7, del Tuir (nel testo vigente, mentre ante 2004 cfr
  380. l’articolo 76) e dell'articolo 9, comma 3, che legittima l’ufficio finanziario
  381. a disattenderne prezzi e corrispettivi, in virtù del valore corrente dei beni
  382. e/o servizi scambiati e a rettificare i dati reddituali con aumento
  383. dell'imponibile.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  384. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  385. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Da tale
  386. impostazione emerge il principio secondo cui “per la valutazione delle manovre
  387. sui prezzi di trasferimento interni va applicato il principio, avente valore
  388. generale, stabilito dall’art.9 del TUIR che non ha soltanto valore contabile e
  389. che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di
  390. mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal
  391. contribuente”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  392. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/03/il-transfer-pricing-nazionale-e-la.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-1590788583495660634</guid><pubDate>Wed, 12 Feb 2014 18:53:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-02-12T19:53:28.470+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Finanza agevolata</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Reti d'Impresa. Turismo. Bando per la concessione di contributi (D.M. 08.01.2013)</title><description>Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo &lt;a href="http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_978277611.html" target="_blank"&gt;ha pubblicato il Bando per la “Concessione di contributi a favore delle reti d’impresa operanti nel settore del turismo”&lt;/a&gt; di cui al Decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport dell’8 gennaio 2013.&lt;br /&gt;
  393. &lt;br /&gt;
  394. Il bando è finalizzato è finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l’obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.&lt;br /&gt;
  395. &lt;br /&gt;
  396. &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  397. Possono beneficiare dell’intervento finanziario unicamente le imprese aderenti all’aggregazione che, al momento della presentazione della domanda a valere sul presente bando, risultino come di seguito dettagliato:&lt;br /&gt;
  398. &lt;br /&gt;
  399. a) raggruppamenti di piccole e micro imprese con forma giuridica di “contratto di rete”&lt;br /&gt;
  400. &lt;br /&gt;
  401. b) raggruppamenti di piccole e micro imprese che potranno assumere la forma giuridica di A.T.I (Associazioni Temporanee di Imprese costituite o ancora da costituire), Consorzi e società consortili costituiti anche in forma cooperativa.&lt;br /&gt;
  402. &lt;br /&gt;
  403. Le aggregazioni non ancora costituite dovranno presentare idonea documentazione con la quale manifestano l’impegno a costituirsi formalmente, nelle fattispecie previste dai punti a) b) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione.&lt;br /&gt;
  404. &lt;br /&gt;
  405. &lt;div&gt;
  406. &lt;div&gt;
  407. Sono ammissibili proposte progettuali che prevedano spese complessivamente non inferiori a euro 400.000,00. In particolare, i progetti dovranno prevedere una o più delle seguenti attività:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
  408. &lt;div&gt;
  409. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  410. &lt;div&gt;
  411. a) iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso: la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
  412. &lt;div&gt;
  413. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  414. &lt;div&gt;
  415. b) iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
  416. &lt;div&gt;
  417. c) implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
  418. &lt;div&gt;
  419. d) sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
  420. &lt;div&gt;
  421. e) promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
  422. &lt;/div&gt;
  423. &lt;div&gt;
  424. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  425. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 9 maggio 2014.&lt;br /&gt;
  426. &lt;br /&gt;
  427. Siamo a disposizione per ogni chiarimento.</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/02/reti-dimpresa-turismo-bando-per-la.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-5477924418603195814</guid><pubDate>Thu, 06 Feb 2014 20:51:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.631+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Slide Londra 24 gennaio 2014</title><description>I partecipanti alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri &amp;amp; Partners Ltd - London" a Londra il 24 Gennaio 2014 possono &lt;a href="http://www.crescitapmi.it/uploads/1s.%20int.%20ascheri.%20lnd.%20rw.%202014-01-24%20completa%203.3.pdf" target="_blank"&gt;scaricare qui le slide&lt;/a&gt; relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero".</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/02/slide-londra-24-gennaio-2014.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-6007885258664273385</guid><pubDate>Tue, 28 Jan 2014 20:17:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.645+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Approvato il Decreto Legge sul rientro dei capitali dall’estero (“Voluntary Disclosure”)</title><description>&lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  428. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Come ci si
  429. attendeva da diverse settimane, venerdì 26 gennaio scorso è stato varato il
  430. Decreto Legge del Consiglio dei Ministri sulla Voluntary Disclosure
  431. (Collaborazione Volontaria). Con questo provvedimento il Governo mira a far
  432. rientrare i capitali detenuti all’estero da cittadini italiani e non dichiarati
  433. al fisco, con l’allettamento di un notevole abbattimento delle sanzioni per le
  434. mancate dichiarazioni negli anni precedenti e per esimenti sul piano penale da
  435. un lato, e con l’accelerazione degli accordi di comunicazione automatica tra
  436. Paesi anche non white list (ad esempio la Svizzera) dall’altro. La richiesta di
  437. ammissione potrà essere presentata &lt;b&gt;entro
  438. il 30 settembre 2015&lt;/b&gt;. La disclosure non sarà amissibile se la richiesta verrà
  439. presentata dopo che il contribuente sia già stato interessato da una verifica o
  440. una ispezione fiscale.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  441. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  442. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Questo
  443. procedimento può anche risultare molto oneroso ma, in molti casi può costituire
  444. un’opportunità.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  445. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  446. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  447. &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;I vantaggi
  448. offerti dalla Voluntary Disclosure sono diversi. Innanzitutto ci si mette al
  449. riparo dalla sempre più stringente morsa intorno ad alcuni paesi non white list
  450. e ai loro sistemi bancari che stanno da diversi mesi “scaricando” i propri
  451. clienti preannunciando la fine, di fatto, del segreto bancario.&lt;br /&gt;
  452. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  453. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  454. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  455. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;Si eviterà
  456. inoltre di incorrere nel reato di “Autoriciclagggio” di prossima probabile
  457. introduzione.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dichiarazione
  458. (il quadro Rw) per chi ha trasferito capitali in Stati white list oppure se si
  459. rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le
  460. informazioni al fisco italiano saranno ridotte al 1,5% dell'importo non
  461. dichiarato, e cioè metà del minimo edittale e pari al 4,5% dell’importo non
  462. dichiarato nei casi di Paesi non white list, come il Lussemburgo o i cantoni
  463. svizzeri, e cioè il minimo edittale ridotto di 1/4.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  464. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  465. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  466. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  467. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;Inoltre, ancora, si terrà finalmente
  468. conto del principio del “cumulo giuridico” (art. 12 del decreto legislativo
  469. 472/1997) in base al quale nel caso di violazione reiterata, la sanzione
  470. irrogata verrebbe debitamente incrementata rispetto alla sanzione prevista per
  471. la violazione più grave e diverrebbe definibile nella misura di 1/3 (in
  472. adesione).&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  473. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  474. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  475. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  476. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;Chi parteciperà alla regolarizzazione spontanea non sarà
  477. perseguibile per omessa o infedele dichiarazione. Per i comportamenti
  478. fraudolenti (fatture o dichiarazioni false o altri artifici) la pena è ridotta
  479. fino alla metà. Saranno regolarizzabili le posizioni fino al 31.12.2013. La
  480. collaborazione volontaria dovrà riguardare tutti i periodi di imposta per i
  481. quali non siano scaduti i termini per l’accertamento alla data della
  482. presentazione della richiesta.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  483. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  484. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  485. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  486. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Come si
  487. diceva, la convenienza dell’adesione al procedimento di Voluntary Disclosure,
  488. non può dirsi ugualmente vantaggiosa per chiunque e va studiata caso per caso.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  489. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  490. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Ci
  491. si dovrebbe chiedere, ad esempio, se il soggetto che intenda procedere alla
  492. regolarizzazione possa essere incorso in condotte che abbiano implicazioni
  493. penali e di che tipo (ad esempio riciclaggio, anche in vista dell’ancora
  494. congelata ma prossima introduzione del reato di “Autoriciclaggio”), verificare
  495. che i redditi maturati negli anni non violino le soglie di punibilità previste
  496. per i reati fiscali, se il paese in cui deteneva il patrimonio da regolarizzare
  497. era un paese non white list, calcolare l’ammontare del debito d’imposta,
  498. determinare le violazioni tributarie non penali che accompagnerebbero il debito
  499. di imposta.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  500. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  501. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Anche la possibilità di avere tutti i documenti richiesti a propria
  502. disposizione sarà elemento importante da valutare. Infatti, al momento della
  503. richiesta il contribuente sarà tenuto ad esibire la documentazione completa su
  504. investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche
  505. indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui
  506. guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi,
  507. plusvalenze.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  508. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  509. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  510. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  511. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;D’altro canto,
  512. senza l’adesione al procedimento di collaborazione volontaria, le somme che
  513. l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere consistono nel 100% delle imposte
  514. non versate sui redditi maturati sui cinque anni precedenti (10 se il conto è
  515. in un paese non white list), dal 100% al 200% delle imposte non versate per le
  516. sanzioni (aumentate di un terzo, cioè fino al 260% in caso di paesi non white
  517. list), dal 3% al 30% dei patrimoni oggetto di monitoraggio fiscale non indicati
  518. nel relativo mod. RW, oltre interessi.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  519. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  520. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%;"&gt;V’è anche da dire che, in ogni caso
  521. erano già previsti dalla legge italiana e dalla prassi dell’Agenzia delle
  522. Entrate diversi strumenti che permettevano (e permettono) di pagare le sanzioni
  523. in misura ridotta, anche fino ad un sesto della sanzione irrogata.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  524. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  525. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  526. &lt;div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; mso-margin-top-alt: auto;"&gt;
  527. &lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Altri articoli sull'argomento:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  528. &lt;div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;"&gt;
  529. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif;"&gt;&lt;span style="line-height: 24px;"&gt;&lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/07/londra-5-luglio-2013-ascheri-partners.html"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/07/londra-5-luglio-2013-ascheri-partners.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
  530. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif;"&gt;&lt;span style="line-height: 24px;"&gt;&lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/11/quadro-rw-e-ravvedimento-operoso.html"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/11/quadro-rw-e-ravvedimento-operoso.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
  531. &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif;"&gt;&lt;span style="line-height: 24px;"&gt;&lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/11/il-rientro-dei-capitali-dalla-svizzera.html"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/11/il-rientro-dei-capitali-dalla-svizzera.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
  532. &lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/11/londra-08112013-monitoraggio-fiscale-rw.html" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 24px;"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/11/londra-08112013-monitoraggio-fiscale-rw.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  533. &lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/12/la-collaborazione-volontaria.html" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 24px;"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/12/la-collaborazione-volontaria.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  534. &lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/12/monitoraggio-fiscale-la-circolare-382013.html" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 24px;"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/12/monitoraggio-fiscale-la-circolare-382013.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  535. &lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.it/2014/01/londra-24012014-ascheri-partners.html" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 24px;"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.it/2014/01/londra-24012014-ascheri-partners.html&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
  536. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/01/approvato-il-decreto-legge-sul-rientro.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-5310635739421828387</guid><pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:35:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.627+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Londra - 24.01.2014 - Ascheri &amp; Partners - Conversazione di Aggiornamento Professionale</title><description>Segnalo che lo studio Ascheri &amp;amp; Partners Ltd ha organizzato la terza "Conversazione di Aggiornamento&amp;nbsp;Professionale" che si terrà a Londra il prossimo 24 Gennaio 2014.&lt;br /&gt;
  537. &lt;br /&gt;
  538. Gli argomenti trattati saranno inerenti agli aspetti amministrativi dei processi di internazionalizzazione. Io tratterò del Monitoraggio fiscale e della collaborazione volontaria ("Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall’estero: luci ed ombre").&lt;br /&gt;
  539. &lt;br /&gt;
  540. Per ulteriori dettagli:&amp;nbsp;&lt;a href="mailto:info@ascheri.co.uk" style="background-color: white; color: #1155cc; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 15px;" target="_blank"&gt;&lt;b style="background-color: white; color: #1155cc; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 15px;"&gt;&lt;span lang="IT" style="color: blue; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; letter-spacing: -0.1pt; text-decoration: none;"&gt;i&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b style="background-color: white; color: #1155cc; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 15px;"&gt;&lt;span lang="IT" style="color: blue; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; text-decoration: none;"&gt;n&lt;span style="letter-spacing: -0.15pt;"&gt;f&lt;/span&gt;o&lt;span style="letter-spacing: 0.05pt;"&gt;@&lt;/span&gt;a&lt;span style="letter-spacing: -0.15pt;"&gt;s&lt;/span&gt;&lt;span style="letter-spacing: 0.05pt;"&gt;c&lt;/span&gt;&lt;span style="letter-spacing: -0.1pt;"&gt;h&lt;/span&gt;&lt;span style="letter-spacing: 0.05pt;"&gt;e&lt;/span&gt;r&lt;span style="letter-spacing: -0.1pt;"&gt;i&lt;/span&gt;.&lt;span style="letter-spacing: -0.05pt;"&gt;c&lt;/span&gt;o&lt;span style="letter-spacing: 0.1pt;"&gt;.&lt;/span&gt;uk&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  541. &lt;br /&gt;
  542. Questo è il programma:&lt;br /&gt;
  543. &lt;br /&gt;
  544. Londra, Venerdì 24 gennaio 2014&lt;br /&gt;
  545. GRANGE CITY HOTEL - 8-14 Cooper’s Row - LONDON EC3N 2BQ&lt;br /&gt;
  546. &lt;br /&gt;
  547. Partecipazione gratuita – buffet-lunch offerto.&lt;br /&gt;
  548. &lt;br /&gt;
  549. Ore 9,00&lt;br /&gt;
  550. Registrazione partecipanti&lt;br /&gt;
  551. &lt;br /&gt;
  552. Ore 9,45&lt;br /&gt;
  553. L’Ufficio Studi della Ascheri &amp;amp; Partners&lt;br /&gt;
  554. - Funzioni ed organizzazione&lt;br /&gt;
  555. - Operatività e proiezione nel mondo imprenditoriale e professionale&lt;br /&gt;
  556. Cristina Rigato, Dottore commercialista in Padova&lt;br /&gt;
  557. &lt;br /&gt;
  558. Ore 10,15&lt;br /&gt;
  559. Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall’estero: luci ed ombre&lt;br /&gt;
  560. - Monitoraggio fiscale e nuovi obblighi per il contribuente&lt;br /&gt;
  561. - La collaborazione volontaria: un’opportunità?&lt;br /&gt;
  562. Paolo Battaglia, Dottore commercialista in Ragusa&lt;br /&gt;
  563. &lt;br /&gt;
  564. Ore 11,30&lt;br /&gt;
  565. Utilizzo delle società estere&lt;br /&gt;
  566. - La Limited del Regno, costituzione e gestione&lt;br /&gt;
  567. - La residenza fiscale nel Regno Unito: società e persone fisiche&lt;br /&gt;
  568. Guido Ascheri, Ragioniere commercialista in Londra&lt;br /&gt;
  569. &lt;br /&gt;
  570. Ore 12,00&lt;br /&gt;
  571. Buffet-lunch.&lt;br /&gt;
  572. &lt;br /&gt;
  573. Ore 14,00&lt;br /&gt;
  574. Banca d’Italia: Unità di Informazione Finanziaria&lt;br /&gt;
  575. - Commento alla Comunicazione UIF 3 dicembre 2013 in tema di operatività connessa con l’anomalo utilizzo di Trust, Regole di best practice.&lt;br /&gt;
  576. - Trust e Quadro RW: nuove regole&lt;br /&gt;
  577. Giuseppe Lepore, Ragioniere Commercialista in Savona&lt;br /&gt;
  578. &lt;br /&gt;
  579. Ore 15,30&lt;br /&gt;
  580. Penale Tributario&lt;br /&gt;
  581. - Italia, i sistemi di aggressione ai patrimoni derivanti da reati fiscali&lt;br /&gt;
  582. - Il sequestro per equivalente nei reati fiscali&lt;br /&gt;
  583. Paolo Florio, Avvocato e Dottore Commercialista in Cosenza&lt;br /&gt;
  584. &lt;br /&gt;
  585. Ore 17,30&lt;br /&gt;
  586. Lo Studio Ascheri &amp;amp; Partners&lt;br /&gt;
  587. &lt;br /&gt;
  588. - Regolamentazione della collaborazione fra professionisti&lt;br /&gt;
  589. - Ring: Natura, Funzione ed organizzazione&lt;br /&gt;
  590. Sabrina Malaguti, avvocato in Reggio Emilia e Londra&lt;br /&gt;
  591. I quesiti debbono pervenire entro il 20 gennaio 2014</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2014/01/londra-24012014-ascheri-partners.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-1489089024145132868</guid><pubDate>Tue, 31 Dec 2013 11:05:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.597+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Monitoraggio fiscale: la circolare 38/E 2013</title><description>Subito dopo l’emanazione del provvedimento n. 151663/2013 del 18.12.2013 (“Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale”), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 23 dicembre 2013, la Circolare n. 38/E (“Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale”) che contiene ulteriori chiarimenti sulle recenti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale introdotte dalla legge 97 del 6 agosto 2013 (Legge europea 2013) entrata in vigore il 4 settembre. La circolare 38/E aggiorna e sostituisce le indicazioni della precedente Circolare n. 45/E del 13 settembre 2010.&lt;br /&gt;
  592. &lt;br /&gt;
  593. Si resta ad oggi ancora in attesa della normativa annunciata dal ministro Saccomanni relativa alla depenalizzazione della “comunicazione volontaria”, da coordinare con il nuovo monitoraggio fiscale, con cui il governo conta di fare cassa agevolando il rientro di capitali all’estero (anche in virtù di nuove regole interne attese da stati attualmente non collaborativi quali la Svizzera, dopo la avvenuta firma di nuovi protocolli finalizzati a non essere classificati come paesi Black List).&lt;br /&gt;
  594. &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  595. Ricordiamo che la disciplina del monitoraggio fiscale ormai non riguarda solo le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, se detentori di attività patrimoniali o finanziarie all'estero, ma, dal 4 settembre 2013 anche altri soggetti prima esclusi, quali i “titolari effettivi” degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria (concetto mutuato dalla disciplina antiriciclaggio), nel tentativo di far emergere chi si nasconda dietro schermi societari o di trust.&lt;br /&gt;
  596. Le altre novità principali della legge, consistono in una serie di nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e la riduzione delle sanzioni per omessa e/o irregolare compilazione del quadro RW.&lt;br /&gt;
  597. &lt;br /&gt;
  598. Con questi nuovi provvedimenti l’Agenzia delle Entrate chiarisce meglio il concetto di “titolare effettivo”, distinguendo i casi in cui l'asset finanziario o patrimoniale sia detenuto tramite una società o un trust o altre entità giuridiche nell'ambito delle più frequenti strutture societarie aventi tra i soci almeno una persona fisica residente in Italia. “Titolare effettivo” per la società va considerata la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano; mentre in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio.&lt;br /&gt;
  599. &lt;br /&gt;
  600. Potranno quindi aversi i seguenti casi:&lt;br /&gt;
  601. &lt;br /&gt;
  602. &lt;ul&gt;
  603. &lt;li&gt;partecipazioni detenute anche indirettamente in società estere. Se le partecipazioni di cui si è titolari effettivi sono detenute (anche indirettamente) in Stati non collaborativi, invece delle partecipazioni andranno indicati gli investimenti sottostanti e la quota di partecipazione nella società.&lt;/li&gt;
  604. &lt;li&gt;investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente da fondazioni e trust, indipendentemente dal loro Stato di residenza. In questi casi il titolare effettivo è individuato secondo la legge antiriciclaggio, che tra l'altro considera "titolare effettivo", se i beneficiari effettivi del trust non siano ancora stati individuati, la "categoria di persone" nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Si tratta, quindi, di un adempimento dichiarativo imposto ad una "categoria". I trust trasparenti &amp;nbsp;saranno obbligati a comunicare ai beneficiari i dati utili per la indicazione nel quadro RW del modello Unico tutti gli investimenti detenuti dall'ente, indipendentemente dalla residenza o meno del trust in uno Stato white list.&lt;/li&gt;
  605. &lt;/ul&gt;
  606. &lt;br /&gt;
  607. L’Agenzia delle entrate ha precisato meglio i termini e le modalità degli obblighi di sostituzione d’imposta posti a carico di banche e fiduciarie laddove queste vengano utilizzati come veicolo per l’accredito in Italia di flussi provenienti dall’estero e che può anche prescindere da un formale incarico all’incasso degli stessi: gli intermediari finanziari saranno tenuti a effettuare una nuova ritenuta (cd. "nuova ritenuta d'ingresso") con riferimento ad alcune tipologie di redditi di capitale e diversi di fonte estera che concorrono a formare il reddito complessivo dei contribuente ai quale è applicabile la disciplina del monitoraggio. In assenza di un'autocertificazione rilasciata dal cliente al proprio istituto di credito, quest'ultimo sarà tenuto a effettuare una ritenuta a titolo di acconto pari al 20% del flusso finanziario in entrata. Al fine di evitare l'applicazione della ritenuta d'ingresso sui flussi finanziari in entrata dall'estero, i clienti dovranno presentare entro il 1° febbraio 2014 l'autocertificazione che, stante i requisiti di legge, esoneri dall'applicazione della nuova ritenuta. Anche in presenza di autocertificazione, l'intermediario finanziario sarà comunque tenuto a segnalare all'amministrazione finanziaria nominativo del contribuente e ammontare del flusso.&lt;br /&gt;
  608. &lt;br /&gt;
  609. Si confermano gli esoneri dagli obblighi di monitoraggio di enti commerciali, società ed enti pubblici (compresi gli enti di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione). Sono esclusi anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo. Continuano ad essere esonerate anche le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia e i soggetti frontalieri residenti in Italia, oltre che i contribuenti che affidino le attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani.&lt;br /&gt;
  610. &lt;br /&gt;
  611. È stato inoltre definitivamente chiarito che non ci saranno più soglie minime per l’obbligo (prima la soglia era di 10mila euro) e che si dovranno indicare, tra l'altro, nel quadro RW:&lt;br /&gt;
  612. &lt;br /&gt;
  613. a) le consistenze degli investimenti e delle attività estere valorizzate all'inizio di ciascun anno e al termine dello stesso;&lt;br /&gt;
  614. &lt;br /&gt;
  615. b) il periodo di possesso delle attività.&lt;br /&gt;
  616. &lt;br /&gt;
  617. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi diversi da quelli di cui alla lista dell'articolo 168-bis, comma 1 del Testo unico, andrà indicato l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta e per i criteri di valorizzazione da utilizzare si dovrà fare riferimento a quelli utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe, anche se non dovuta.&lt;br /&gt;
  618. &lt;br /&gt;
  619. Si può solo immaginare la complicazione che si è introdotta con questa previsione: indicare i valori delle singole attività detenute all'estero all'inizio e alla fine della detenzione e il relativo periodo di possesso comporta il dover valorizzare ogni acquisto o sottoscrizione e ogni vendita o rimborso e stabilire un criterio di valorizzazione temporale (Lifo, Fifo, importo medio ponderato) quando uno stesso titolo sia stato acquistato e venduto più volte. Nel caso di cessione di attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, deve essere utilizzato il metodo Lifo per stabilire quale delle attività è detenuta nel periodo a cui si riferisce il quadro RW: di fatto è stata reintrodotta la vecchia sezione III del quadro RW.&lt;br /&gt;
  620. &lt;br /&gt;
  621. Per quanto attiene alle sanzioni si conferma che l'omessa o carente indicazione nel quadro RW è sanzionata con una forbice tra il 3 e il 15 % dell'ammontare degli importi non dichiarati (sanzioni più basse rispetto alle precedenti: 10 e 50%) e raddoppiano (tra il 6 e il 30%) per investimenti o attività estere di natura finanziaria in paradisi fiscali (Paesi black list per l'Italia). Si conferma anche la sanzione di 258 euro quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all'estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.&lt;br /&gt;
  622. La circolare 38/E chiarisce che gli Uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/12/monitoraggio-fiscale-la-circolare-382013.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-7524737596209404353</guid><pubDate>Fri, 20 Dec 2013 07:00:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.671+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>La collaborazione volontaria: un’opportunità per il contribuente con capitali detenuti all’estero?</title><description>A causa del mancato accordo tra UE e gli altri Paesi UE considerati “quasi” Black List (Svizzera, San Marino, Liechtenstein, Andorra, Montecarlo), Austria e Lussemburgo hanno di fatto bloccato il processo per la firma dell’accordo per la rimozione del segreto bancario, inizialmente prevista entro la fine del 2013, con la conseguenza che tale termine slitterà ancora. Ciononostante, nella lotta contro il riciclaggio, sembra raggiunto ormai un punto di non ritorno.&lt;br /&gt;
  623. &lt;br /&gt;
  624. In Svizzera, ad esempio, paese storicamente privilegiato dai cittadini italiani per le operazioni di trasferimento di capitali all’estero, ci si sta avvicinando a passo svelto (quanto meno, mai sperimentato prima) all’allineamento alle raccomandazioni antiriciclaggio dell’OCSE e del GAFI (il suo braccio operativo), cui aderire per non rientrare nella lista dei paesi Black List. Anche altri paesi (e non solo europei, ad esempio Singapore) stanno prendendo provvedimenti nella stessa direzione per cercare di non essere iscritti nella famigerata Black List. &lt;br /&gt;
  625. &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;La proposta di revisione delle norme che regolano la lotta al riciclaggio, sottoposta dal governo di Berna alle Camere Federali, amplierebbe la platea dei soggetti punibili, coinvolgendo non più solo gli autori del reato ma anche i professionisti che concorrono a vario titolo al reato. Tra questi: i funzionari di banca, i fiduciari, i gestori patrimoniali, i commercialisti e gli avvocati che dovessero trattare patrimoni di origine “incerta”. Se tale riforma del codice penale svizzero dovesse passare, sarà consentita la confisca dei capitali del reo in misura equivalente a quanto sottratto al fisco con l’operazione illecita. Inoltre le procure straniere potranno ottenere il sequestro dei proventi di frode depositati presso le banche elvetiche e, pare, non solo per i capitali detenuti direttamente, ma anche per quelli detenuti attraverso enti interposti.&lt;br /&gt;
  626. &lt;br /&gt;
  627. E’ anche questo il motivo per cui, negli ultimi mesi, le banche svizzere stanno inviando ai loro clienti lettere dai toni ultimativi con cui si invita a scegliere tra la chiusura del conto o l’uscita dall’anonimato, generando il panico tra i clienti. In realtà i tempi di attuazione di queste rivoluzionarie riforme non saranno certo brevissimi. La convenzione internazionale per lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, firmata ad ottobre del Governo elvetico, ancora dovrà passare il vaglio del voto in parlamento, probabilmente l’anno prossimo, e sarà soggetta a referendum popolare. La Svizzera avrà tempo fino a tutto il 2015 per adeguarsi, e ci vorranno ancora 2 anni prima che possa entrare in vigore. In caso di mancata ratifica, la Svizzera verrebbe inserite nella Black List a partire dal 2016. Quindi i veri effetti di questa “rivoluzione” elvetica si vedranno nell’arco di un decennio.&lt;br /&gt;
  628. &lt;br /&gt;
  629. E in Italia? Nel Belpaese è ancora oggetto di studio e dibattito lo strumento legislativo con cui attivare la strada dell’auto-denuncia, oscillando tra chi giudichi non corretto tendere una mano a chi ha frodato il fisco e chi, più pragmaticamente, punterebbe a massimizzare il flusso di incassi previsto per l’erario, attraverso abbattimento delle sanzioni e la depenalizzazione dei reati connessi.&lt;br /&gt;
  630. &lt;br /&gt;
  631. Nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ha pubblicato quella che dovrebbe essere la soluzione messa in campo dal governo Letta per attirare i capitali detenuti all’estero dai nostri contribuenti più retrivi e che il governo vorrebbe inserire già nella legge di stabilità in discussione alla Camera.&lt;br /&gt;
  632. Da quanto si ricava da questa bozze, e come già era trapelato, non si tratterà di un condono, perché le imposte evase saranno esatte per intero, né si tratterà di uno scudo fiscale, perché i titolari dei capitali, a differenza di quanto finora invece vaticinato (lo schema di autodenuncia con l’interposizione di un professionista “intermediario”), non rimarranno anonimi. Questo fatto avrebbe importanti ripercussioni sul professionista coinvolto nella procedura perché questi potrà richiedere solo informazioni generali senza svelare il nome del contribuente e i dettagli della sua specifica situazione, mentre, se nell’interesse del proprio cliente, dovrà rendersi necessario porre domande più dettagliate, sarebbe obbligato ad adempiere a tutte le verifiche e agli obblighi cui è tenuto dalla normativa anti-riciclaggio.&lt;br /&gt;
  633. &lt;br /&gt;
  634. A questo proposito, il Governo dovrà anche decidere se fare propria una nuova figura di reato, “l’autoriciclaggio”: il contribuente che avrà esportato capitali sarà responsabile del reato di riciclaggio. Questo, nelle intenzioni del procuratore aggiunto del Tribunale di Milano Francesco Greco, responsabile del gruppo di lavoro che ha elaborato la bozza sulla voluntary disclosure italiana, dovrebbe spingere chi detiene capitali all’estero a cogliere l’opportunità dell’autodenuncia per non incorrere in reati penali davvero molto più gravi. Verrebbe estesa la punibilità anche all’autore del reato da cui proviene il denaro, mentre “attualmente è punito a titolo di riciclaggio soltanto chi non abbia commesso, o non abbia concorso a commettere, anche il reato presupposto”, come può leggersi nella relazione illustrativa.&lt;br /&gt;
  635. &lt;br /&gt;
  636. Lo scenario temporale della “voluntary disclosure” in salsa tricolore punta ad un copioso rientro dei capitali entro il 30 settembre 2016 e le risorse che si spera di ritrarne finanzieranno già a partire dal 2014 e per tutto il triennio 2014-2016 il fondo automatico per tagliare il cuneo fiscale. Si è, al momento, in attesa di un provvedimento legislativo che recepisca queste indicazioni e di una successiva circolare operativa, con cui il contribuente potrà valutare la convenienza o meno, caso per caso, dell’accesso allo strumento.&lt;br /&gt;
  637. &lt;br /&gt;
  638. Un elemento importante della “collaborazione volontaria” sarà la piena esimente della punibilità da 1 a 3 anni per i reati di infedele ed omessa dichiarazione e la riduzione della metà delle sanzioni previste per i reati più gravi di dichiarazione fraudolenta con false fatturazioni o artifici contabili, passando da un minimo 18 mesi a 9 mesi e da un massimo di 6 anni 3 anni di reclusione. Verrebbe anche prevista una ulteriore riduzione delle sanzioni della metà se le attività saranno detenute in paesi White List (quindi l’1,5% dell’importo non dichiarato) e una riduzione di un quarto nel caso resteranno in paesi Black List (quindi il 4,5% dell’importo non dichiarato).&lt;br /&gt;
  639. &lt;br /&gt;
  640. Sono filtrate anche notizie sulle nuove linee guida dell’Agenzia delle Entrate riguardo il monitoraggio fiscale. Verrebbe definitivamente chiarito il nuovo quadro sanzionatorio previsto che già la Legge Europea dell’agosto del 2013 aveva profondamente rivisto al ribasso a partire dal 4 settembre 2013. In sostanza, viene confermato che, in osservanza del principio del favor rei, al contribuente andranno applicate le sanzioni previste a lui più favorevoli, indipendentemente da quando sia stata commessa la violazione: per le violazioni già commesse si applicheranno le nuove sanzioni ridotte. Gli uffici, una volta ricalcolate le sanzioni, dovranno annullare l’atto originario con un provvedimento in autotutela parziale. Successivamente, se il contribuente provvederà al pagamento di quanto rimasto pendente, l’ufficio chiederà l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.&lt;br /&gt;
  641. Qualora, invece, il contribuente non intendesse definire il nuovo importo, il giudizio proseguirà sino alla decisione del giudice. L’annullamento parziale dovrà essere emesso anche in sede di mediazione per le cause soggette a tale obbligo. L’Agenzia, avendo preso atto che alcuni adempimenti sono stati eliminati (omessa o incompleta compilazione delle Sez. I e III del Quadro RW di Unico) dispone anche di abbandonare il contenzioso pendente, sempre qualora il contribuente ritenga opportuno farne richiesta in vista dell’estinzione della controversia pendente. Nei casi in cui sia prevista un minimo ed un massimo di pena, la rideterminazione dovrà tener conto anche della gravità della violazione e della condotta del contribuente, valutata dall’ufficio legale e dall’ufficio accertamento.&lt;br /&gt;
  642. &lt;br /&gt;
  643. Come si diceva, la procedura di “collaborazione volontaria” non consentirà il mantenimento dell’anonimato perché verrà attivato direttamente dal contribuente stesso che invierà all’Agenzia delle Entrate una richiesta in cui dovrà indicare distintamente tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, direttamente o indirettamente, per tutti i periodi su cui il fisco può ancora procedere ad accertamento. Andranno indicate tutte le informazioni e allegati tutti i documenti necessari alla complicatissima ricostruzione dei singoli redditi (dividendi, redditi da immobili, redditi finanziari, ecc.) con cui tali patrimoni furono costituiti, acquistati o che oggi derivano dalla loro dismissione. Questo perché l’emersione volontaria darà luogo ad un vero e proprio accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che dovrà ricostruire le aliquote da applicare distintamente. I casi di determinazione forfetaria potranno applicarsi solo a quelle situazioni che, anche per l’anzianità della loro formazione, non potranno essere ricostruite analiticamente.&lt;br /&gt;
  644. &lt;br /&gt;
  645. L’amministrazione finanziaria potrà risalire temporalmente fino a quanto consentito dai normali parametri degli accertamenti. Quindi, ipotizzando l’entrata in vigore il 1° gennaio 2014, non si potrà risalire oltre il 2004 per l’omessa dichiarazione e il 2006 per l’infedele dichiarazione. Se un contribuente non avesse dichiarato le attività estere nel quadro RW, il termine previsto per i periodi d’imposta accertabili è di 5 anni, raddoppiabili per i paesi Black List, e decorrono dall’anno di mancata compilazione (es.: quadro relativo al 2008, si contano 5 o 10 anni a partire dal 2009).&lt;br /&gt;
  646. &lt;br /&gt;
  647. Perché la dichiarazione di “collaborazione volontaria” esplichi i suoi effetti il contribuente dovrà versare in un’unica soluzione le somme dovute in base all’accertamento e le relative sanzioni entro i termini dell’accertamento stesso (60 giorni) o entro 20 giorni dalla presentazione dell’atto di accertamento con adesione. Il che fa dedurre che vi sarà comunque un accertamento che dovrà venir emesso, e che sarà preceduto da un contraddittorio durante il quale potrà definirsi il dovuto. Bisognerà qui porre molta attenzione perché, in caso di false attestazioni, si rischiano da 6 mesi ad 1 anno di carcere. L’intera procedura potrà essere attivata fino al 30 settembre 2016.&lt;br /&gt;
  648. &lt;br /&gt;
  649. Entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti dovuti, l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di “collaborazione volontaria”.&lt;br /&gt;
  650. Non si potrà ricorrere allo strumento di voluntary disclosure se il contribuente avrà avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazioni di norme tributarie relativi alle attività oggetto della “collaborazione volontaria”.&lt;br /&gt;
  651. &lt;br /&gt;
  652. A questo punto, fermo restando che quando sarà chiaro e definito il quadro legislativo sarà opportuno fare una verifica caso per caso viene da chiedersi:&lt;br /&gt;
  653. “Ma converrà aderire alla proposta di “collaborazione volontaria”?”&lt;br /&gt;
  654. &lt;br /&gt;
  655. In effetti, lo sconto sulle sanzioni sarà molto forte e i reati penali connessi all’omessa o infedele dichiarazione saranno azzerati. Però sarà un’operazione da affrontare con prudenza. L’autodenuncia, ad esempio, una volta presentata l’istanza, andrà portata a termine perché non sarà coperta da anonimato. In caso di mancato versamento delle somme dovute l’Agenzia avrà a disposizione 1 anno di tempo per notificare un nuovo atto di contestazione con le sanzioni senza abbattimento. E le imposte dovute a seguito della “collaborazione volontaria” saranno le imposte in misura piena per le annualità ancora accertabili, senza alcun abbattimento o forfetizzazione. Sarà in alcuni casi complicatissimo reperire la documentazione utile alla ricostruzione dei redditi prodotti all’estero, specie se di natura finanziaria. Inoltre, non è ancora chiaro il quadro delle ripercussioni sugli obblighi relativi all’antiriciclaggio, né per consulenti, fiduciarie e intermediari né per quanto scaturirà in base al nuovo reato dell’autoriciclaggio.&lt;br /&gt;
  656. &lt;br /&gt;
  657. La “collaborazione volontaria”, probabilmente, non riuscirà a determinare il rimpatrio della maggior parte dei capitali italiani detenuti all’estero come auspicato, perché, indipendentemente dalla bontà dello strumento legislativo che sarà approvato in via definitiva, la gran parte delle attività e investimenti detenuti all’estero da italiani non sono detenuti direttamente da persone fisiche ma per mezzo di società anonime residenti in un paradiso fiscale.&lt;br /&gt;
  658. Con le nuove disposizioni che entreranno in vigore negli anni prossimi anche nei paesi “quasi” black list”, a rischio saranno coloro che hanno esportato denaro senza averlo comunicato al fisco e avendo aperto un conto intestato direttamente a proprio nome, confidando sull’anonimato. Agli evasori eticamente meno attrezzati, basterà, nei prossimi mesi, spostare i conti intestati a proprio nome in filiali straniere degli stessi istituti attualmente recentemente irrigiditisi (quali quelli elvetici), per farli rientrare successivamente all’entrata in vigore della legge: la eliminazione del segreto, infatti, sembra che riguarderà solo i conti intestati a cittadini stranieri presso gli istituti nazionali (elvetici, ad esempio), non anche quelli detenuti presso le filiali di questi all’estero. Oppure, se già non lo avessero fatto prima, potranno intestare il conto a un fiduciario con residenza in qualche paradiso fiscale e potranno continuare indisturbati ad evadere.&lt;br /&gt;
  659. &lt;div&gt;
  660. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  661. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/12/la-collaborazione-volontaria.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-3940355242832856856</guid><pubDate>Mon, 16 Dec 2013 16:24:00 +0000</pubDate><atom:updated>2013-12-16T17:25:33.186+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Pianificazione strategica e controllo di gestione | Crescita</category><title>Business Plan del Programma di Rete, asseverazione e vantaggi fiscali</title><description>La Commissione Consulenza Aziendale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa, che ho il piacere di presiedere, ha tenuto un seminario sugli strumenti per la competitività delle PMI.&lt;br /&gt;
  662. &lt;div&gt;
  663. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  664. &lt;div&gt;
  665. Potete &lt;a href="http://www.crescitapmi.it/uploads/7.%20paolo%20bat.%202013.12.13%20il%20contratto%20di%20rete%20paolo%201.0.pdf" target="_blank"&gt;scaricare qui le slide &lt;/a&gt;relative al mio intervento sul Business Plan del Programma di Rete, sull'asseverazione e sui vantaggi (fiscali e non), dell'asseverazione del Programma, aggiornato ai Decreti Crescita (D. L. 22 giugno 2012, n. 83 art. 45 e D.L 18 ottobre 2012, n. 179 art. 36 e alla circ. n.°&amp;nbsp;20/E del 18 giugno 2013.&lt;/div&gt;
  666. &lt;div&gt;
  667. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
  668. &lt;div&gt;
  669. &lt;b&gt;Altri post sul Contratto di Rete:&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
  670. &lt;div&gt;
  671. &lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.it/2012/07/internazionalizzazione-e-consorzi.html"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.it/2012/07/internazionalizzazione-e-consorzi.html&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
  672. &lt;div&gt;
  673. &lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.it/2012/05/internazionalizzazione-e-reti-dimprese.html"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.it/2012/05/internazionalizzazione-e-reti-dimprese.html&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
  674. &lt;div&gt;
  675. &lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.it/2013/04/turismo-e-reti-dimpresa-bando-da-8.html"&gt;http://indipendenzafinanziaria.blogspot.it/2013/04/turismo-e-reti-dimpresa-bando-da-8.html&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
  676. </description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/12/business-plan-del-programma-di-rete.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-5777046007791942317</guid><pubDate>Sat, 23 Nov 2013 12:44:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.640+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Il rientro dei capitali dalla Svizzera. La Voluntary Disclosure</title><description>&lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  677. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  678. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Pare che presto il segreto bancario in Svizzera sarà solo un ricordo. Il segreto bancario, ma non anche l'anonimato, come vedremo oltre.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  679. &lt;b id="docs-internal-guid-4e281d6d-84fc-8954-502e-8662b4b5a963" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;
  680. &lt;br /&gt;
  681. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  682. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Il percorso è già avviato, i clienti delle banche oltr’Alpe stanno ricevendo comunicazioni da parte delle banche elvetiche che li informano della fine dell’anonimato. Tutto segue anni di pressione da parte della gran parte dei Paesi dell’Ocse, dell’Unione Europea e dell’Onu, compresa l’Italia, perché anche la Svizzera si adegui alle normative internazionali finalizzate alla lotta contro il riciclaggio, terrorismo ed evasione fiscale.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  683. &lt;b style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;
  684. &lt;br /&gt;
  685. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  686. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Già dal 1° novembre scorso è in vigore la convenzione sullo scambio automatico delle informazioni tra autorità fiscali dello scorso 18 ottobre e pone termini relativamente stretti per dar luogo in Svizzera, alla sua ratifica del Parlamento e ad un probabile referendum.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  687. &lt;b style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;
  688. &lt;br /&gt;
  689. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  690. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Per quanto riguarda l’atteggiamento del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), se la Svizzera e gli altri Paesi su cui si stanno esercitando pressioni (come Singapore) non si adeguerà entro il 2014 agli accordi di scambio automatico delle informazioni fiscali riconoscendo il reato fiscale come presupposto del riciclaggio, verrà iscritta tra i Paesi Black List. Il che, per un Paese come la Svizzera, che non vive solo di finanza, sarebbe un gravissimo danno economico.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  691. &lt;b style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;
  692. &lt;br /&gt;
  693. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  694. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Quindi, le comunicazioni che le banche svizzere stanno inviando ai propri clienti sono il preludio all’entrata in vigore della nuova legge, anche perché i funzionari bancari che non si saranno adeguati per tempo alle nuove normative, la cui entrata in vigore è prevista tra il 2014 e il 2016, rischiano l’incriminazione per riciclaggio nel caso gestiscano conti anonimi che sfuggono al prelievo fiscale.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  695. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  696. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Un po’ tutti i Paesi stanno lavorando ad accordi bilaterali e stanno studiano al proprio interno forme di c.d. “Voluntary Disclosure”, cioé di dichiarazioni spontanee da parte dei contribuenti, con alleggerimento delle sanzioni e delle eventuali conseguenze penali.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  697. &lt;b style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;
  698. &lt;br /&gt;
  699. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  700. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Negli ultimi anni la Gran Bretagna ha stretto un accordo con la Svizzera (accordo di Rubik) in base al quale i titolari britannici di conti presso banche elvetiche possono a pagare una sanzione una tantum per sanare la situazione pregressa ed essere sottoposti ad una tassazione annua, pur mantenendo l’anonimato, ma pare che i risultati non sono stati tra i più felici, anche perché il numero di contribuenti coinvolti sono soggetti a limiti numerici ben precisi. La Germania ha bocciato questa strada e anche l’Italia sembra orientata verso una strada che preveda la perdita dell’anonimato, il rientro dei capitali pagando interamente le imposte arretrate e dimezzando le sanzioni fiscali (la mancata presentazione del&lt;/span&gt;&lt;a href="http://indipendenzafinanziaria.blogspot.co.uk/2013/11/quadro-rw-e-ravvedimento-operoso.html" style="text-decoration: none;"&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt; Quadro RW&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;), oltre che depenalizzando il reato.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  701. &lt;b style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;
  702. &lt;br /&gt;
  703. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  704. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Più precisamente, il contribuente italiano che abbia esportato irregolarmente i capitali in Svizzera, se vorrà mantenere il denaro in Svizzera senza dichiararli, rinuncerà comunque al segreto bancario e autorizzerà le autorità svizzere a fornire informazioni alle autorità fiscali italiane.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  705. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  706. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Entro dicembre si attende la circolare dell’Agenzia delle Entrate con cui si regolerà la finestra permanente attraverso cui far rientrare i capitali esteri non dichiarati.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  707. &lt;b style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;
  708. &lt;br /&gt;
  709. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  710. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Ovviamente, questo non significherà che tutti i 180 miliardi (tale è la stima) detenuti dai cittadini italiani in Svizzera rientreranno in patria perché la gran parte dei denari detenuti oltr'Alpe da cittadini italiani non sono detenuti da persone fisiche ma da società anonime residenti in uno dei tanti paradisi fiscali e intestate a un fiduciario che fa da schermo. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  711. &lt;br /&gt;
  712. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  713. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;Si tratterebbe, quindi, solo di una caduta del segreto bancario ma non dell’anonimato.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  714. &lt;div dir="ltr" style="line-height: 1.15; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"&gt;
  715. &lt;span style="background-color: transparent; color: black; font-family: Arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
  716. &lt;/div&gt;
  717. &lt;span style="font-family: Arial; font-size: 15px; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"&gt;&lt;/span&gt;</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/11/il-rientro-dei-capitali-dalla-svizzera.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8396216666021974237.post-2145025339006907818</guid><pubDate>Mon, 11 Nov 2013 19:17:00 +0000</pubDate><atom:updated>2014-03-28T17:12:15.601+01:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Fiscalità estera</category><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">Internazionalizzazione</category><title>Londra 08.11.2013. Ascheri &amp; Partners Ltd. Conversazione di aggiornamento professionale. Download slides</title><description>Sono liberamente &lt;a href="http://www.crescitapmi.it/uploads/1s.%20int.%20ascheri.%20lnd.%20rw.%202013-11-08%202.6.%20solo%20rw.pdf" target="_blank"&gt;scaricabili qui le slide&lt;/a&gt; relative al mio intervento sulle novità introdotte nel Quadro RW e sul Monitoraggio Fiscale.&lt;br /&gt;
  718. &lt;br /&gt;
  719. Ricordo che il termine ultimo per&amp;nbsp;il ravvedimento operoso relativo a Unico 2013 è il 30 dicembre 2013.&lt;br /&gt;
  720. &lt;br /&gt;
  721. Ricordo, ancora, che appare opportuno verificare caso per caso l'opportunità di presentare il ravvedimento operoso.</description><link>http://indipendenzafinanziaria.blogspot.com/2013/11/londra-08112013-monitoraggio-fiscale-rw.html</link><author>noreply@blogger.com (Anonymous)</author><thr:total>0</thr:total></item></channel></rss>

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